Il cittadino e il Fisco: macche' fiducia, solo carte bollate!

Il balletto dell' IVA sulle prestazioni medico-legali

Abbiamo gia' esposto, in seguito alla nota sentenza della CEE, in un precedente articolo, il problema del regime IVA per le prestazioni mediche-non-sanitarie (con cio' intendendosi le prestazioni che, pur effettuate da un medico, non fossero dirette prioritariamente alla tutela della salute. Il problema riguardava essenzialmente le prestazioni medico-legali (perizie e certificazioni a fini essenzialmente economici). 
Ci fu un lungo periodo di incertezza durante il quale non si sapeva se e come l' Italia si sarebbe adeguata a tale sentenza: quali le prestazioni soggette ad IVA? E quale l' aliquota da applicare?
In attesa di specifiche istruzioni molti medici hanno "navigato a vista", rincuorati da una nota dell' Agenzia delle Entrate che escludeva, in base al principio del "legittimo affidamento" sanzioni arretrate a carico dei medici che, privi di indicazioni, avessero in qualche modo tenuto comportamenti non adeguati.
Ora, invece, sembra che la stessa Agenzia richieda ai medici interessati il pagamento dell' IVA arretrata (non versata dai clienti, e gia' tassata come reddito IRPEF, quindi gravante esclusivamente, scorrettamente e sproporzionatamente sulle tasche del sanitario).
Ma, sostengono alcuni, il comportamento dell' Agenzia non e' contraddittorio in quanto non viene applicata nessuna sanzione, ma solo richieste delle cifre arretrate non pagate. Si tratta in realta' del solito cavillo, che non tiene conto dell' effettiva realta' dei fatti.
Poiche' i maggiori interessati sono i Medici Legali operanti per le compagnie Assicuratrici e quelli che svolgono rilevante attivita' come Consulenti del Tribunale, il SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) ha pubblicato sul suo sito http://sismla.com/ un ampio e articolato intervento, con un facsimile di modulo che i medici sottoposti a verifica dovrebbero inviare al Fisco. 
Invitiamo gli interessati a collegarsi al sito e prenderne opportuna visione.
DZ 10/1/2006