Il cittadino e il Fisco: macche' fiducia, solo carte bollate!
Il balletto dell' IVA sulle prestazioni medico-legali
Abbiamo
gia' esposto, in seguito alla nota sentenza della CEE, in un
precedente articolo, il
problema del regime IVA per le prestazioni mediche-non-sanitarie
(con cio' intendendosi le prestazioni che, pur effettuate da un
medico, non fossero dirette prioritariamente alla tutela della
salute. Il problema riguardava essenzialmente le prestazioni
medico-legali (perizie e certificazioni a fini essenzialmente
economici).
Ci fu un lungo periodo di incertezza durante il quale non si
sapeva se e come l' Italia si sarebbe adeguata a tale sentenza:
quali le prestazioni soggette ad IVA? E quale l' aliquota da
applicare?
In attesa di specifiche istruzioni molti medici hanno
"navigato a vista", rincuorati da una nota dell' Agenzia
delle Entrate che escludeva, in base al principio del
"legittimo affidamento" sanzioni arretrate a carico dei
medici che, privi di indicazioni, avessero in qualche modo tenuto
comportamenti non adeguati.
Ora, invece, sembra che la stessa Agenzia richieda ai medici
interessati il pagamento dell' IVA arretrata (non versata dai clienti, e
gia' tassata come reddito IRPEF, quindi gravante esclusivamente,
scorrettamente e sproporzionatamente sulle tasche del sanitario).
Ma, sostengono alcuni, il comportamento dell' Agenzia non e'
contraddittorio in quanto non viene applicata nessuna sanzione, ma
solo richieste delle cifre arretrate non pagate. Si tratta in realta' del
solito cavillo, che non tiene conto dell' effettiva realta' dei
fatti.
Poiche' i maggiori interessati sono i Medici Legali operanti per
le compagnie Assicuratrici e quelli che svolgono rilevante
attivita' come Consulenti del Tribunale, il SISMLA
(Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle
Assicurazioni) ha pubblicato sul suo sito http://sismla.com/
un ampio e articolato intervento, con un facsimile di modulo che i
medici sottoposti a verifica dovrebbero inviare al Fisco.
Invitiamo gli interessati a collegarsi al sito e prenderne
opportuna visione.
DZ 10/1/2006