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IL SITO E' IN VIA DI RISTRUTTURAZIONE
SAREBBE GIA' TORNATO PIENAMENTE OPERATIVO
MA STIAMO LAVORANDO CON QUALCHE PROBLEMA!!!
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I precursori italiani della vaccinazione antivaiolosa
E’ ben
noto come tra i padri in medicina scopritori delle moderne
tecniche di vaccinazioni siano annnoverati Jenner e Pasteur,
grandi uomini, che ebbero il merito di individuare la vaccinazione
con materiale bovino sugli esseri umani. E’ poco noto pero’
(se non ai cultori della materia) che i principi delle
vaccinazioni fossero stati in realta’ noti gia’ da tempo
seppur tecnicamente non sviluppati.
Gia’ da un secolo prima dell’ avvento dei due grandi
Scienziati, veniva dibattuta l’ utilita’ di effettuare
vaccinazioni su esseri umani utilizzando materiale infetto.
Abbiamo rinvenuto, presso la Biblioteca di Medicina dell’
Universita’ Cattolica di Roma, un testo di medicina stampato in
Lucca nel 1759, circa un secolo prima delle scoperte di Jenner e
Pasteur; in questo testo un medico napoletano, Piero Francesco
Pizzorno, pubblicava una orazione “eccitatoria” ovverosia un
libro che intendeva difendere e propugnare la somministrazione
percutanea di siero vaioloso tratto da soggetti malati su soggetti
sani, al fine di proteggerli da una successiva grave infezione,
esattamente come sostenuto dai principi delle odierne
vaccinazioni.
Il Pizzorno, che riportava le teorie di un Suo Maestro, il dottor
Carlo Gambini, espone con passione e lucidita’ i motivi che
avrebbero dovuto “obbligare” i medici ad abbracciare queste
metodiche. Pur basandosi sulle teorie mediche del tempo, che
sostenevano l’ influsso di miasmi e di fluidi, e non conoscevano
l’ etiologia virale della malattia, aveva ben chiara l’utilita’
ma anche la pericolosita’ di questa metodica, per cui suggeriva
una serie di cautele onde evitare che l’infezione, stimolata
artificialmente dal medico, assumesse un carattere di gravita’
tale da essere piu’ dannosa della malattia stessa.
E’ ben noto che poi la storia ha messo in luce una metodica
molto piu sicura, cioe’ l’uso del prodotto bovino, poco
tossico per l’uomo ma ugualmente immunizzante; cio’ non toglie
che il genio e l’intuizione di questi personaggi dovrebbe avere
un riconoscimento maggiore rispetto alle scarne note a pie’ di
pagina che vengono ritrovate solo in qualche libro qua e là.
DZ
Ringraziamenti al Dott. Walter Capezzali, Direttore della
Biblioteca UCSC di Roma
Prescrizione off-label dei farmaci chemioterapici
Editoriale su "Pratica Medica e Aspetti Legali"
2007: 1(1) )
Uno dei problemi piu’ spinosi cui
ricorrentemente vengono a trovarsi i medici e’ quello della prescrizione del
principio attivo a seconda delle indicazioni riportate in scheda tecnica.
Infatti da alcuni anni
(precisamente dal 1998) e’ espressamente vietata in Italia la prescrizione “
fuori scheda tecnica”, o prescrizione “off-label”.
Si definisce prescrizione
off-label l’uso di farmaci regolarmente registrati ma usati in maniera non
conforme a quanto previsto dalla scheda tecnica autorizzata dal Ministero della
Salute per gli aspetti di indicazioni, modalita’ e dosi di somministrazione.
Le basi normative
La nascita del divieto risale
come abbiamo detto al 1998 allorche’, sotto la spinta delle polemiche sul caso
Di Bella, l’allora Ministro Bindi emano’ un decreto legge che venne convertito
poi nella Legge 8 Aprile ’98 n. 94.
Tale Legge stabiliva, in
sostanza, che nel prescrivere una specialita’
medicinale il medico deve attenersi alle indicazione terapeutiche, alle
vie e alle modalita’ di
somministrazione previste nell’autorizzazione all’emissione in commercio
lasciata dal Ministero.
Tale autorizzazione e’ la
cosiddetta “scheda tecnica” di cui il “foglietto illustrativo” (il cosiddetto
“bugiardino”) che si trova all’interno delle confezioni dei medicinali e’ un
riassunto. La scheda tecnica e’ piu’ esaustiva e complessa e contiene tutte le
informazioni necessarie per l’uso del farmaco, mentre il foglietto
illustrativo, pur riportando sostanzialmente gli stessi elementi, e’ piu’
sintetico e usa talvolta un linguaggio piu’ diretto al pubblico che non all'
operatore. Sono comunque riportate le informazioni essenziali indicate dalla
legge.
La legge 94/98 prevedeva in
realta’ alcune deroghe: veniva previsto che in singoli casi il medico poteva,
sotto sua diretta responsabilita’ e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare il farmaco per una
indicazione o una via di somministrazione o una modalita’ diversa da quella
autorizzata qualora egli ritenesse, in base a dati documentabili, che il
paziente non potesse essere utilmente trattato con altri farmaci che
contenessero la specifica indicazione. La prescrizione doveva pero’ essere conferme a dettami della letteratura scientifica internazionale e,
nel caso di prescrizione in deroga, il farmaco non poteva essere prescritto a
spese del SSN.
Altra deroga era consentita nel
caso di farmaci di nuova introduzione o di farmaci registrati all’ estero ma
non ancora in Italia per quella specifica indicazione, eventualmente in corso
di sperimentazione clinica. Di questi farmaci viene redatta una apposita lista
dal Ministero della Salute, periodicamente aggiornata. Si tratta di farmaci
indicati soprattutto in oncologia o in patologie di pertinenza specialistica,
di uso assai poco frequente nella medicina generale. L’ uso di questi farmaci
deve essere preceduto da previa comunicazione al Ministero.
Problemi prescrittivi generali
La legge 94, promulgata senza
opportuna preparazione, ha immediatamente generato una serie di gravi problemi
per i medici prescrittori: le schede tecniche autorizzate fino a quel momento
non costituivano elemento obbligatorio che imponesse tassativo rispetto, ma
soltanto una indicazione generica al miglior uso dei farmaci. Alcune circolari,
emesse prima del Decreto legge del 1998, pur ribadendo in più occasioni
l'inopportunità di prescrizioni al di fuori delle indicazioni approvate, pur
invitando i medici a evitare di farle, non ne vietavano l’attuazione. Questa impostazione
generale ha fatto sì che le indicazioni in scheda tecnica dei farmaci fossero,
in tale epoca, abbastanza generiche e approssimative, avendo una funzione
prevalentemente indicativa. Quindi le schede erano generalmente poco
aggiornate, contenevano indicazioni terapeutiche piuttosto vaghe; gli
aggiornamenti erano rari in quanto le procedure comportavano un pesante e
costoso lavoro burocratico a carico delle Aziende farmaceutiche, che non ne
ravvisavano la necessita’.
A ciò si aggiungeva il fatto che
l’ istruzione Universitaria forma e istruisce i medici sugli indirizzi
terapeutici previsti dalle linee guida internazionali e dagli studi più
accreditati nei vari settori, ma non si cura di verificare la loro congruenza
con le schede tecniche registrate. Il medico viene perciò istruito a
prescrivere certi farmaci per la cura di una malattia ma può trovarsi in
difficoltà perché le indicazioni del “bugiardino” non corrispondono.
All’ improvviso, quindi, numerosi
farmaci di uso comune in diverse patologie si trovarono ad essere “fuori legge”
con un rigore ingiustificabile almeno dal punto di vista scientifico: un
esempio clamoroso fu quello dei FANS (Farmaci infiammatori non steroidei) i
quali, benche’ sfruttati per la loro azione antidolorifica nelle piu’ diverse
patologie, ed espressamente raccomandate dalle autorita’ scientifiche
internazionali per la terapia del dolore da cancro, vennero a essere prescritti
abusivamente in quanto pressoche’ nessuno di essi riportava in scheda tecnica
questa indicazione specifica, bensi' solo quella del "dolore articolare
infiammatorio"..
Oltretutto gli aggiornamenti non
sempre tempestivi delle schede tecniche fanno sì che circolino
contemporaneamente prodotti analoghi aventi foglietti illustrativi in versioni
e con indicazioni differenti. A questo punto diventerebbe assai difficile per
il medico prescrittore effettuare una prescrizione formalmente “adeguata”.
Un aspetto paradossale: la
prescrizione off-label e’ illecita indipendentemente dalla sua utilita’ verso
il paziente; il medico dovrebbe essere sanzionato anche se la terapia effettuata in deroga fosse risultata utile e
benefica.
Malgrado questi problemi
venissero denunciati a gran voce, il Ministero confermava in piu’ occasioni,
con diverse circolari, gli obblighi stabiliti dalla 94/98. Veniva anche
sottolineato come ciascuna scheda tecnica fosse assolutamente specifica, e non
potesse essere estesa a farmaci similari (c.d. “effetto classe”).
Queste limitazioni sono state applicate finora,
essenzialmente, alla medicina territoriale, considerando la medicina
ospedaliera libera da tali vincoli o comunque titolare di una maggiore
discrezionalita’, in base ad una ambigua comunicazione del Ministero (G.U. 155
del 4/7/02). Questa distinzione e’
pero’ venuta a cadere definitivamente con la L. 296 del 27.12.06, G. U.n. 299
del 27.12.06 – S.O. n. 244 (Finanziaria 2007) che al comma 796, lettera z
ribadiva in chiare lettere che anche i medici dipendenti di qualsiasi
categoria, salvo singoli casi, dovessero rispettare le indicazioni riportate
nelle schede tecniche.
(continua)
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